di Lara Mutascio ed Antonio Lonardo*
Il vortice congiunturale economico negativo aggravato dalle restrizioni a seguito della crisi epidemiologica da COVID 19, oltre a creare sempre più poveri, ha messo in ginocchio singoli e imprese.
I debiti accumulati spesso non consentono di risollevarsi per cui non si vede più “la luce in fondo al tunnel”; avere un debito, ma soprattutto contrarlo col Fisco può diventare un vero e proprio incubo.
Se il contribuente non versa quanto dovuto all’erario, diventa automaticamente suo creditore e nemico; di qui, azioni come il pignoramento degli immobili, del conto corrente, dello stipendio o di qualsiasi altro bene mobile ed immobile in suo possesso.
Esiste, però, uno strumento che consente di ridurre i propri debiti in caso di difficoltà economiche: si tratta della transazione fiscale ( art. 182 – ter L.F.), nata proprio per andare incontro alle imprese che per vari motivi non riescono più a pagare i propri debiti; uno strumento concreto capace di risolvere molte situazioni oggi inestricabili.
La transazione fiscale permette l’abbattimento delle somme dovute e la dilazione dei pagamenti, e tutto questo è possibile anche senza l’ok del Fisco; una sorta di saldo e stralcio che in base allo stato di crisi della propria impresa, garantisce il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti fiscali e contributivo – previdenziali accumulati in considerazione della propria situazione patrimoniale e reddituale.
L’imprenditore in stato di crisi ha la possibilità di proporre ai concessionari per la riscossione dei debiti tributari una transazione fiscale per ottenere il proprio risanamento aziendale; il contribuente potrà, tra le altre cose, godere di benefici quali:
- Il consolidamento del proprio debito;
- La dilazione del proprio debito, più ampia di quella ordinaria per il pagamento dello stessa (in taluni casi anche sino a 15/20 anni)
- L’abbattimento della propria esposizione verso il Fisco, (in taluni casi anche oltre l’ 80 %);
L’istituto permette dilazione e abbattimento di:
- Dei tributi e dei relativi accessori amministrativi (IRES, IVA, IRAP, ritenute, imposta di registro, dazi e diritti doganali ecc);
- Dei contributi assistenziali e previdenziali e dei relativi accessori (mediante la transazione previdenziale ed assistenziale).
Ebbene trattasi di una procedura innovativa capace di giungere ad una soluzione condivisa tra imprese ed Amministrazione finanziaria, così da contemperare gli interessi erariali con la salvezza della continuità aziendale e soprattutto dei livelli occupazionali.
Con la legge nr.159 del 27 novembre 2020 che ha convertito il D.L. n.125/2020 inserendo ALL’ART.3 co 1 bis importanti modifiche in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione con riguardo alle norme di cui agli ARTT.180,182 bis e 182 ter della vigente legge fallimentare anticipando in pratica le disposizioni di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza che dovrebbe entrare in vigore il primo settembre 2021.
L’attivazione anticipata di dette norme è strettamente collegato allo stato di emergenza epidemiologica nonché al disposto della Direttiva UE del 3 giugno 2020 nr.739.
Ebbene in considerazione dell’applicazione del combinato disposto di dette norme, “il Tribunale investito dei predetti procedimenti finalizzasti alla risoluzione della crisi può procedere all’omologazione dell’accordo o del piano anche senza il voto favorevole dell’Amministrazione Finanziaria, sempre che tale voto sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge fallimentare ed a condizione che il professionista indipendente attesti la convenienza della proposta fiscale rispetto all’alternativa fallimentare” (da il Caso del 9 febbraio 2021, IL NUOVO “CRAN DROWN” DEL TRIBUNALE NELLA TRANSAZIONE FISCALE, del Dott. Michele Monteleone e Proff.sa Stefania Pacchi.
Grazie a questo metodo chiunque abbia un’azienda, un’attività commerciale o un lavoro autonomo può presentare una riduzione dei debiti, accompagnata dalla relazione positiva di un professionista accreditato, e il giudice la può omologare anche se il Fisco non è d’accordo.
Di qui una rilevante riduzione dei debiti, adeguata alla concreta e personale capacità di rimborsarli, anche ratealmente; ma soprattutto continuando la propria attività evitando l’esecuzione forzata ed il fallimento.
E’ una novità nell’ordinamento tributario/concorsuale se pensiamo che di norma vige il principio dell’indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da parte dell’Amministrazione finanziaria che invece viene “sacrificato”:
Il Fisco, solitamente, pretende fino all’ultimo centesimo della cifra dovuta, ma avere la concessione di più tempo per estinguere il debito o addirittura di vederlo falcidiato, può essere la differenza tra la sopravvivenza o la morte di un’impresa.
*Studio Legale Lonardo,Avvocati e Consulenti, Benevento Via Torre della Catena 12 – Telefono 0824 21706 – 3336335113
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