di Avv. Antonio Lonardo – Avv. Lara Mutascio
Le procedure di sovraindebitamento sono finalizzate ad ottenere in varie forme, sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria, l’estinzione delle obbligazioni del debitore consumatore o, comunque, “non fallibile”.
E’chiaro il soggetto deve trovarsi in situazione di crisi da sovraindebitamento, intesa come impossibilità o difficoltà a pagare i propri debiti a fronte della quale è consentito al soggetto sovraindebitato di instaurare una procedura di comppsizione, quali: 1. Il concordato minore, 2. Il piano di ristrutturazione dei debiti, 3. La liquidazione controllata, 4. L’esdebitazione del debitore incapiente.
Ebbene la presenza di una procedura di sovraindebitamento non osta alla definizione dei ruoli; anzi per coloro che dichiarano di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 1 commi dal 231 al 252, della legge n. 197/2022affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1’ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della legge n. 372012 o del D.lgs 14/2019 Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, è permesso di trovare un equilibrio economico garantendo la possibilità di usufruire di uno stralcio.
Il vantaggio di tutto questo? Ebbene i debitori avranno l’opportunità di corrispondere il debito, falcidiato, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Propedeutico a tutto questo, dunque, è il necessario deposito della procedura di sovraindebitamento presso il Tribunale competente; bisognerà inoltre che il debitore predisponga un piano di pagamenti logico ovvero che dimostri la sostenibilità del debito attraverso le capacità reddituali personali e del proprio patrimonio.
In effetti anche volendo aderire alla definizione agevolata, accade che non tutti possono sostenere le rate della rottamazione e quindi vi è rinuncia ad utilizzare questo strumento; ma la soluzione c’è ed è nel Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, soluzioni che possono non soltanto ridurre ma a volte anche cancellare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Una possibilità equa e concreta per i privati e tutti i soggetti “non fallibili”.
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