INSIEME AL GIUSLAVORISTA GIOVANNI COSTANTINO, CAPODELEGAZIONE ARIS, A CONTINUARE IL DIBATTITO INIZIATO DALLA SEGRETARIA GENERALE FP CGIL, SERENA SORRENTINO, IL SEGRETARIO GENERALE CISL FP, MAURIZIO PETRICCIOLI.
“In Italia il costo della vita varia sensibilmente da regione a regione – sottolinea Costantino – e una retribuzione minima uniforme sull’intero territorio imposta per legge dilata le disuguaglianze”. Per Petriccioli “Allontanarsi dai contratti collettivi, sia pure ai soli fini della commisurazione del trattamento economico, equivale a ridurre l’area complessiva delle tutele”.
Roma – Il confronto sul salario minimo, già protagonista del precedente numero del magazine L’Arco con un intervento della Segretaria Generale della Funzione Pubblica CGIL, Serena Sorrentino, continua ad animare il dibattito coinvolgendo il Segretario Generale CISL FP Maurizio Petriccioli.
Nel precedente numero del magazine la Sorrentino aveva dichiarato come il salario minimo legale costituisca un’importante funzione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale, contro la proliferazione dei contratti collettivi nazionali, che negli anni ha falsato il sistema delle retribuzioni, e come rappresenti uno strumento di tutela per i compensi del lavoro autonomo e delle forme flessibili.
Nel suo recente intervento, invece, Maurizio Petriccioli esprime una posizione meno definitiva rispetto al salario minimo di riferimento, ritenendo necessario individuarlo attraverso i contratti leader, allo scopo di garantire una retribuzione adeguata e proporzionata sia al lavoro svolto che alle necessità dei diversi settori e dell’economia.
“Le imprese al di sopra della soglia eventualmente fissata dalla legge – chiarisce – potrebbero essere incentivate a disapplicare i contratti collettivi, limitandosi ad adempiere a quanto definito per legge, con l’effetto di ridurre complessivamente le tutele e far precipitare verso il basso le retribuzioni”.
“Chi insiste per un salario minimo di importo fissato per legge fa notare come l’applicazione di un contratto collettivo non garantisca, di per sé, il risultato atteso, in considerazione dell’esistenza di numerosi contratti pirata e della difficoltà ad attribuire una efficacia erga omnes alla contrattazione collettiva – continua il segretario CISL FP – a costoro rispondiamo che il discrimine consiste in quali contratti collettivi vengano presi a riferimento per fungere da indicatori utili a misurare la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico”.
È quindi l’incontro in sede di contrattazione fra le parti interessate – a parere di Petriccioli – a rappresentare l’unico elemento che possa rispondere contemporaneamente all’esigenza di garantire una retribuzione “minima” adeguata e proporzionata al lavoro svolto e alla necessità di tenere conto delle condizioni dei settori e dell’economia, richiamando lo Stato ad intervenire con politiche sul cuneo fiscale e contributivo a sostegno dei salari medi, più ancora che dei soli salari minimi.
Di diverso avviso è Giovanni Costantino che, nella sua veste di capodelegazione Aris, riporta la discussione sul piano della “retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, concetti scaturiti dalla portata innovativa delle due sentenze della Cassazione (la 27711/2023 e 27769/2023) di cui tanto si parla in questi giorni, che altro non hanno fatto che ribadire un principio costituzionale (art. 36) mai trascurato dalla giurisprudenza. Le sentenze hanno il pregio di precisare esplicitamente come sia compito del giudice verificare «con prudente apprezzamento» se i valori economici contenuti nel ccnl applicato assicurino il verificarsi del principio costituzionale e, in mancanza, disapplicare i valori contrattuali e procedere all’applicazione di una retribuzione adeguata”.
Ma come si possono mettere in pratica queste indicazioni, evitando che ci siano lavoratori costretti a un regime retributivo inferiore a quello che garantisce un’esistenza libera e dignitosa?
“È sotto gli occhi di tutti che in Italia esiste una situazione talmente variegata da non consentire l’adozione di un livello retributivo minimo uniforme sull’intero territorio nazionale – conclude il giuslavorista – e di sicuro non è pensabile prendere a riferimento la zona dove il potere di acquisto sia il più alto e riportare quel valore anche alle altre zone. Occorrerà individuare un criterio oggettivo, affidando a un ente specifico (Istat?) il compito di rideterminare periodicamente il valore dell’indennità specifica applicabile in ciascun territorio. E rispetto alla periodicità degli adeguamenti, lo Stato dovrà individuare un sistema di finanziamento, non essendo immaginabile far gravare sulle aziende gli oneri conseguenti all’incremento del costo della vita”.
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