Covid-19, ordinanza presidente Regione n. 47 del 4 novembre 2020.
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 47 DEL 04-11-2020 OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI CUI ALL’ART 3 DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Molise; PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 con la quale, in attuazione degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, sono state individuate le Regioni con scenario di tipo 3 e di tipo 4; CONSIDERATO che le misure restrittive operanti dal giorno 6 novembre 2020 nelle Regioni di cui al precedente punto potrebbero generare un massiccio esodo delle persone attualmente stabilizzate nei relativi territori verso le regioni non assoggettate alle suindicate misure, come peraltro già avvenuto in occasione di analoghi provvedimenti restrittivi assunti dal Governo nella fase iniziale della pandemia; CONSIDERATO che il suindicato fenomeno rischierebbe di aggravare ulteriormente l’attuale andamento epidemiologico nel territorio molisano con inevitabili ripercussioni sull’efficienza della rete assistenziale sanitaria del Molise; RITENUTO pertanto necessario adottare misure in grado di ridurre il possibile rischio di incremento del contagio anche al fine di non vanificare le azioni fino ad oggi poste in essere per ripristinare le condizioni sanitarie e ambientali idonee a consentire la ripresa delle attività economiche e sociali nel territorio molisano; CONSIDERATO che le misure adottate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 6 del 14 marzo 2020 e n. 24 del 30 aprile 2020 per fronteggiare situazioni del tutto analoghe a quella di cui sopra hanno prodotto effetti positivi in termini di contenimento del rischio di contagio; EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA Art. 1 1. Tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 48 ore negli ultimi 10 giorni nel territorio delle Regioni di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise: a. di comunicare, entro due ore, tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid@asrem.org, le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e recapito telefonico); b. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni; c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; e. in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovate ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone molecolare o anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio molisano, con obbligo di inviare, alla mail di cui alla precedente lettera a), scansione del relativo referto. Art. 2 1. È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l’indirizzo mail riportato all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza. 2. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure adottate all’art. 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM. 3. Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1, comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione all’indirizzo mail covid@asrem.org. Art. 3 1. La presente ordinanza entra in vigore alla data del 5 novembre 2020 e ha efficacia fino al 3 dicembre 2020. 2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alla Prefetture di Campobasso e Isernia. 4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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