Di Avv. Antonio Lonardo – Avv. Lara Mutascio

 

UN CONCRETO MEZZO PER RICORRERE AL CREDITO SENZA PRIVARSI DELLA DISPONIBILITÀ DEI BENI OGGETTO DI GARANZIA È IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO, INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE N. 59/2016 E REGOLATO DAL DECRETO N.114/2021 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CHE HA ISTITUITO IL REGISTRO INFORMATIVO PER L’ISCRIZIONE DEI PEGNI MOBILIARI NON POSSESSORI.

 

L’innovatività dell’istituto deriva dalla possibilità per chiunque voglia accedere a forme di finanziamento di non vedersi privato della disponibilità dei beni su cui verrà concessa la garanzia.

Non comporta lo spossessamento del bene mobile da parte del debitore.

Ebbene l’imprenditore regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, gode di un grande beneficio; utilizzerà il bene gravato da pegno, purchè ai fini dell’attività d’impresa e tanto a garanzia dei finanziamenti sottoscritti e cioè nel pieno rispetto del vincolo di destinazione.

Oggetto di pegno possono essere beni esistenti o futuri, determinati o determinabili, in sostanza macchinari industriali, diritti di proprietà intellettuale e partecipazioni societarie.

Inoltre quale modalità costitutiva del predetto strumento soccorrono:

  1. L’atto scritto ad substantiam;
  2. L’iscrizione nel Registro dei pegni non possessori, tenuto presso l’Agenzia delle Entrate; iscrizione decennale rinnovabile.

Per comprendere meglio di cosa si tratta, il primo antecedente normativo dell’istituto di che trattasi è riscontrabile nel pegno di prosciutti a denominazione di origine controllata, di cui alla L. 24 luglio 1985 n. 401 ove all’art. 2 si prevede: “il debitore può disporre di prosciutti … costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione … e assume in relazione ad essi gli obblighi  e le responsabilità del depositario”.

In sostanza la possibilità per i produttori di costituire garanzie mobiliari sui prosciutti senza doversene spossessare materialmente.

Fattispecie attanagliatisi poi ai contratti di garanzia finanziaria così come previsto dal D.lgs 21 maggio 2004 n.170.

Sicchè è chiara la finalità dell’istituto: facilitare l’erogazione di finanziamenti alle imprese e accelerare le realizzazione del credito, consentendo all’imprenditore trasformare o alienare il bene oggetto di pegno, venendo in tal caso il pegno trasferito al prodotto di tale trasformazione o alienazione.

In attesa di regole applicative più specifiche, ebbene possiamo ben sperare che questa nuova forma di garanzia mobiliare si attanagli a molteplici modalità di applicazione e tanto al sol fine di permettere agli imprenditori tutti di accedere più agevolmente al credito bancario.

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