di Franco Lucia
(a nome del Comitato sannita Acqua Bene Comune)
Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune, ha partecipato alla consultazione pubblica ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016 presentando le proprie osservazioni alla proposta di delibera adottata dall’EIC-Consiglio di Distretto Sannita diassegnazione del detto SII alla società Sannio Acque s.r.l..
Le osservazioni hanno interessato più che gli aspetti tecnici-formali, le cui problematiche ed i rilievi di legittimità sono state più volte evidenziate dalla giustizia contabile regionale, il merito della scelta operata di affidamento ad una società mista pubblico-privata del SII. La scelta del privato non risponde alle esigenze del territorio ed ai principi di efficienza, efficacia ed economicità ai quali si richiama la suddetta delibera. Non si condivide l’assunto secondo cui l’affidamento di un servizio pubblico ad una società interamente pubblica sia un eccezione o una scelta residuale solo ove vi sia l’impossibilità di ricorrere al mercato. La legge, infatti, (art. 149-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e 14 D.Lgs.n.201/2022) non prevede alcuna preferenza tra società mista, interamente pubblica o privata, stante l’imprescindibile autonomia organizzativa degli enti locali di affidare o meno il detto servizio al mercato, per cui ciò non esclude affatto la percorribilità in via prioritaria di affidare il servizio ad una società interamente pubblica senza con questo ledere la concorrenza o il mercato.
Il diritto europeo (art. 106 paragrafo 2 TUE) consente, infatti, di derogare alle regole della concorrenza e, quindi, di affidare senza gare il servizio in autoproduzione a soggetti imprenditoriali di diritto pubblico che si muovono secondo non le regole del profitto, ma a quelli dell’interesse esclusivo pubblico. Soluzione che è avvenuta in modo soddisfacente in altre realtà con effetti positivi in termini di efficacia efficienza ed economicità (vedi ABC Napoli e Acquedotto Pugliese). In una società cd. in house, la presenza del socio pubblico è più penetrante ed ha maggiori poteri decisionali e gestionali, diversamente dalla società mista ove le cariche decisionali sono appannaggio del socio privato, vedi amministratore delegato, che tende a privilegiare gli obiettivi del perseguimento dell’utile rispetto all’interesse pubblico ed alla tutela ai diritti fondamentali sia dell’individuo che dell’ambiente sottesi alla funzione del servizio idrico.
L’acqua è non solo un bene comune, ma soprattutto un bene pubblico extra commercio e perciò la sua gestione dovrebbe essere pubblica e garantita direttamente dalle istituzioni. Altra notazione effettuata sulla proposta di delibera dell’EIC ha riguardato le motivazioni esplicitate nella relazione accompagnatoria che hanno condotto alla scelta della società mista, non compiutamente esaustive e conformi con quanto dispone l’art. 14 del D.Lgs. n.201/2022 che prevede l’analisi anche “dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.” Orbene, per quanto attiene alla società mista Gesesa S.p.a. che gestisce il SII nel capoluogo ed in molti comuni della provincia di Benevento, sono evidenti i risultati negativi della gestione che avrebbero dovuto far propendere per altra soluzione e cioè: mancata soluzione dell’inquinamento per tetracloroetilene (sostanza nociva); attività di depurazione delle acque non del tutto lineare, stante un procedimento penale in corso. Non risultano, inoltre, depositati in un conto vincolato intestato allo stesso EIC, come prescrive l’art. 155 del D.Lgs. 156/2002 le somme afferenti la quota di tariffa per la fognatura e depurazione, riscuotibili ove il servizio è esistente in base alla nota sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008. Ad esplicita richiesta di questo Comitato ex L.241/90 e D.lgs..33/2013 sulla esistenza e quantità di tali somme, vi è stata la risposta elusiva ed in parte inconferente sia del gestore che dell’EIC. Altro elemento negativo è la dispersione idrica nella percentuale del 58-60%, mai diminuita. Non si può certo affermare che siano stati fatti investimenti e apportati sia know-how che capitali. Tutti questi elementi, in un qualsiasi rapporto contrattuale, avrebbero determinato alla sua scadenza temporale quanto meno la risoluzione e la scelta di altro gestore, o meglio, una diversa modalità di gestione del servizio. Ed invece si prosegue per la svendita dell’acqua ai privati. L’unico dato positivo sarebbero state le tariffe praticate, che sono state contenute nel periodo di vigenza del rapporto. Ma ci ha pensato il distretto sannita a disporre l’aumento che con il nuovo gestore porterà agli aumenti che ricadranno sull’utenza e non sulla fiscalità pubblica come sostengono i fautori della privatizzazione del servizio.
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