Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato ieri sera, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, una nuova “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita’ pubblica.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″. A seguito degli incontri con il Comitato Tecnico Scientifico, l’Assemblea dell’Anci, la Conferenza dei Rettori e l’Associazione dei presidi, la Regione Lazio dispone di: 1 – potenziare la rete COVID attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella gia’ inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle gia’ inserite in rete, fino al raggiungimento di 2913 posti letto di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva. 2 – a partire dalla notte tra venerdi’ 23 ottobre e sabato 24 ottobre, vietare gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione, dalle ore 00:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori,
il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessita’ o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. 3 – A partire da lunedi’ 26 ottobre, potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Universita’. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le Universita’ incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all’75 per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attivita’ formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni. Gli effetti della presente ordinanza cessano al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
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