Avv. ti Antonio Lonardo – Lara Mutascio
Al fine di garantire la continuità aziendale o, in alternativa, di far emergere i segnali di crisi tale da permettere un intervento rapido e il meno indolore possibile, il D.L. n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021, ora inserito con modifiche, nel “Codice della risi e dell’insolvenza” in vigore dal 15 luglio 2022, agli articoli 12 e seguenti, dà il via ad una nuova procedura volta a consentire il superamento della crisi e dell’insolvenza di impresa: la composizione negoziata.
Trattasi di un percorso volontario, riservato e confidenziale, attivabile dal solo imprenditore e non avente natura concorsuale, finalizzato all’individuazione di concrete prospettive di risanamento a salvaguardia della continuità aziendale.
Un ruolo centrale assume la figura dell’esperto, il quale nell’agevolare il dialogo tra imprenditore, creditori ed eventuali soggetti interessati, deve essere terzo, riservato, imparziale ed indipendente; lo stesso non potrà assumere più di due incarichi contemporaneamente.
I vantaggi della procedura sono molteplici; strumento accessibile:
- anche agli imprenditori agricoli, che non sono sottoposti alle procedure concorsuali classiche;
- senza limiti dimensionali (piccole e grandi imprese);
- senza particolari formalità, per ricercare e trovare accordi con imprenditori;
- agli iscritti in Camera di Commercio, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico aziendale tale da rendere probabile l’insolvenza e a condizione di reali prospettive di risanamento;
- in assenza di connotazioni pubblicistiche, in quanto l’intervento del Tribunale è solo eventuale;
- con possibilità per l’imprenditore di richiedere al Giudice misure protettive del patrimonio o cautelari od autorizzazioni per il compimento di specifici atti di straordinaria;
- con possibilità in caso di mancato accordo con i creditori, possibilità di domandare un concordato preventivo con cessione dei beni, semplificato, senza voto dei creditori; ma solo l’omologazione del Tribunale.
Tutto al fine di favorire interventi veloci e tal da permettere all’imprenditore un tempestivo reinserimento sul mercato ed una riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione.
Difatti la durata della composizione negoziata è di 180 giorni che decorrono dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabile di altri 180 a condizioni che tutte le parti interessate alle trattative lo richiedano e l’esperto presti il proprio consenso.
Proroga concessa altresì, laddove l’imprenditore chieda al Tribunale:
- la conferma delle misure protettive,
- l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili,
- l’autorizzazione a trasferire l’azienda senza gli effetti dell’art. 250 c.c.
La composizione negoziata è un cambio di cultura; il trattamento della crisi viene ulteriormente anticipato, ma su base volontaria e riservata: una sorta di allerta precocissima, tale da implementare la consapevolezza del debitore a promuovere l’accordo fra le parti e tanto prima che il valore insito nell’organizzazione dell’impresa vada disperso.
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