di Lara Mutascio ed Antonio Lonardo*

La corretta valutazione del merito di credito da parte di banche ed intermediari finanziari presuppone sempre più che vengano acquisite informazioni aggiornate sulla vita finanziaria dei soggetti affidati; non può prescindersi, dunque, dalla cosiddetta “referenza creditizia”, ovvero la reputazione intesa quale correttezza dei comportamenti finanziari che il cliente ha presso le banche.

L’affidabilità creditizia di coloro che chiedono un prestito o un mutuo è importante, perché gli intermediari finanziari ne tengono conto quando decidono se concedere il finanziamento; la storia creditizia del richiedente, ovvero debiti di famiglie ed imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario, è tutta racchiusa nella CR –  Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia e nei SIC – Sistemi di Informazioni Creditizie private.

Ebbene se è vero che la consultazione di questo patrimonio informativo consente di valutare il merito creditizio di famiglie ed imprese; è altrettanto certo che ognuno di noi, al fine di tutelare il proprio merito creditizio, può attivare una serie di strumenti tali da correggere eventuali segnalazioni errate ed aggiornare le informazioni quando le irregolarità siano state sanate.

Definire “cattivi pagatori” chi è moroso non per volontà o per colpa, ma per sopraggiunti imprevisti, è assolutamente inappropriato. La banca non aspetta, sicché chi versa in una situazione di difficoltà economica subitamente viene segnalato alla CRIF della Banca d’Italia, con la tragica conseguenza di vedersi segnalato e facente parte di una black list dalla quale è complicato uscirne; ma soprattutto privato della possibilità di porre in essere una serie di operazioni, tutte vitali per il proseguo della propria vita lavorativa e non (ovvero impossibilità a firmare assegni, divieto di utilizzare carte di credito, negazione di prestiti e revoca di quelli incorso).

Tutelarsi prima e dopo dalle certe conseguenze catastrofiche per l’immagine commerciale del debitore si può.

Le banche e gli intermediari hanno l’obbligo di mantenere il segreto su ciò che consultano e l’obbligo di verificare l’esattezza e l’aggiornamento delle informazioni contenute nei sistemi informativi; il cliente, dunque, ha il diritto di ottenere l’eliminazione, l’integrazione e la modifica dei dati ivi contenuti anche con provvedimento dell’Autorità Garante della privacy.

Di qui l’obbligo di preavviso di segnalazione, ex art 4 comma 7 del “codice deontologico” ed ex art 125 –  III comma TUB, in capo alle banche nei confronto del consumatore, la cui mancanza è fonte di responsabilità per la stessa tale da legittimare ciascuno di noi a poter agire per il risarcimento del danno ingiustamente subito, a tutela soprattutto del diritto alla reputazione di buon pagatore.

Di solito le contestazioni in merito alle segnalazioni in Centrale  Rischi attengono:

– Imputazione  di una posizione ad un soggetto invece che ad un altro;

– Una variazione degli importi indicati rispetto all’effettivo (ad esempio uno sconfinamento invece di un affidamento regolarmente deliberato);

– Una non esatta imputazione alla tipologia di affidamento (scoperto di c/c invece di un finanziamento a medio lungo termine);

– Una segnalazione erronea ad incaglio o sofferenza.

Nei primi tre casi la rilevazione è abbastanza oggettiva, nella quarta tipologia di segnalazioni è evidente la maggiore discrezionalità e tanto ha comportato e comporta un processo valutativo che deve essere particolarmente attenzionato  ed eventualmente impugnato dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

La Giurisprudenza, infatti, ha specificato i parametri entro cui si deve esercitare la possibilità di effettuare segnalazioni in Centrale Rischi.

Le conseguenze di tale attività per il Cliente/ Consumatore/ Impresa, sia nella forma individuale che societaria, impongono alla Banca di verificare, prima di mettere a sofferenza un credito, la non solvibilità dei predetti nell’ambito di una valutazione complessiva della situazione finanziaria dello stesso.

Pertanto prima di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi la Banca dovrà porre la massima attenziona alla verifica delle difficoltà economica finanziaria dell’operatore economico ed a partecipare le valutazioni negative oggetto della possibile segnalazione.

Numerosi Tribunali hanno ravvisato il diritto degli operatori economici e consumatori ad impugnare situazioni  di segnalazioni non corrette.

Sicché la funzione della Centrale Rischi resta fondamentale ai fini della valutazione del c.d. Merito creditizio e della tutela del credito, ma vanno senz’altro resi più trasparenti i meccanismi e le modalità operative che inducono le banche in un senso oppure in un altro.

In ogni  caso o qualora si ravvisino errori il Cliente può chiedere la correzione alla Banca che ha commesso la segnalazione (non è parte la  Banca d’Italia) e ricorrere dinanzi all’Arbitro Finanziario oppure, anche in via d’urgenza ex art.700 c.p.c, dinanzi all’Autorità Giudiziaria per chiedere ed ottenere l’inibitoria degli effetti pregiudizievoli della erronea/colpevole attività della Banca.

In conclusione, pertanto, è dirimente la corretta valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario – patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”, la cui erronea valutazione come sempre più spesso accade e come visto sopra può essere inibita con l’Intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario sollecitato in via diretta o tramite esposto al Prefetto, o in  via d’urgenza dinanzi al competente Tribunale.

La segnalazione erronea  comporta la responsabilità della Banca, sia sotto il profilo contrattuale che quello extracontrattuale, e legittima il Cliente a proporre l’azione per il risarcimento di tutti i danni cagionati .

*Studio Legale Lonardo, Avvocati e Consulenti, Benevento Via Torre della Catena 12 – Telefono 0824 21706 – 3336335113.

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