È stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 l’ordinanza firmata lo scorso 7 dicembre dalla sindaca Virginia Raggi per disciplinare gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive.
Le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15.
Le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.
Le disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei centri commerciali. Per tutte le attività sopra menzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’ordinanza in questione.
Le disposizioni previste non si applicano al commercio su aree pubbliche, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno delle stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso come gelaterie, pizzerie a taglio e rosticcerie. Allo stesso modo sono esclusi dalle suddette disposizioni negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione come meccatronici, elettrauti, carrozzieri e gommisti. Esclusi anche parrucchieri ed estetisti, cartolerie, cartolibrerie, librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ogni altra attività non espressamente menzionata.
Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista, invece, possono scegliere discrezionalmente una delle due fasce orarie di apertura previste. Pertanto si rende necessario prevedere l’obbligo di esposizione degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria.
Per quanto concerne l’orario di chiusura, è revocata ogni precedente disposizione e si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario; e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.
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